Sintesi e soluzioni per i corrispettivi telematici.
Dal 2020, salvo deroghe dell’ultimo minuto, sarà obbligatoria la trasmissione con il necessario adeguamento dei vecchi registratori di cassa o l’acquisto di modelli abilitati.
Come precisato ai nostri numerosi utenti, l‘obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato introdotto dall’art. 2 D.Lgs. 127/2015, che prevede, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri.
Tale obbligo decorreva dal 1.07.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, eccetto i soggetti le cui operazioni di commercio al minuto sono del tutto marginali, come concesso dal D.M. 10.05.2019, rispetto alle altre operazioni in IVA (e sono marginali se non superano l’1% del volume d’affari del 2018), che dovranno inviarle dal 1.01.2020.
Per la totalità degli altri contribuenti l’obbligo decorre comunque dal 1.01.2020.
Tale disposizione, così come scritta ad oggi, comprende nell’obbligo dal 2020 anche i soggetti minimi (ex D.L. 98/2011) e forfettari (ex L. 190/2014), anche se tali soggetti sono esonerati dall’emissione di fatture elettroniche.
Operazioni a titolo esemplificativo.
Le operazioni connesse all’invio dei corrispettivi telematici, di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 sono a titolo esemplificativo:
- operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
- prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
Operazioni esonerate.
A completamento di quanto fin qui precisato, ci sono poi operazioni esonerate dall’obbligo di invio dei corrispettivi telematici, definite dall’art. 1 D.M. 10.05.2019.
Il riferimento va alle operazioni non soggette a obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 D.P.R. 696/1996, come:
- le cessioni di tabacchi e altri monopoli di Stato
- le cessioni di quotidiani e periodici
- le cessioni attraverso apparecchi automatici a gettoni/moneta
- le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche e universitarie, ecc.
Tali esoneri perciò non sono soggettivi, ma oggettivi, ossia relativi a operazioni e non al regime fiscale adottato dal contribuente.
Le soluzioni che consigliamo.
Alla luce di quanto precisato, salvo nuove precisazioni, riteniamo importante suggerire per le realtà interessate dal minimo/forfettario che emettono corrispettivi, di seguire questi semplici accorgimenti a partire dal 2020:
1) adeguare il registratore di cassa per l’invio dei corrispettivi telematici;
2) emettere fatture al posto dei corrispettivi in quanto essendo cartacee, si ritiene possano arginare il problema dell’invio telematico.
In ogni caso, precisiamo che anche questi soggetti fruiranno della moratoria delle sanzioni per i primi 6 mesi di applicazione, quindi fino al 30.06.2020.
Ulteriori indicazioni saranno ovviamente fornite dal nostro Studio appena rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa sarà indispensabile considerare l’invio dei corrispettivi telematici, attraverso sistemi alternativi. Ad esempio, attraverso il sito Fatture e Corrispettivi, entro la fine del mese successivo a quello dei corrispettivi emessi.
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